L’art. 1134 CC prevede che Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza
autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. I presupposti dell’urgenza si sostanziano in un pericolo di danno imminente
che non consente di seguire le normali procedure per la formazione e l’attuazione della volonta’ del condominio
E’ consigliabile, in ogni caso, contattare l’amministratore (telefonata, mail o messaggio) che interverrà, oppure vi autorizzerà a intervenire direttamente. Le comunicazioni scritte sono preferibili al fine della corretta tracciabilità. In caso di mancata pronta risposta dell’amministratore, verificati i presupposti dell’urgenza (ad esempio persona bloccata in ascensore), il proprietario può richiedere direttamente l’intervento al manutentore.